LA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE dell’Avv. Simone Facchinetti

Con Legge n. 206 del 26 novembre 2021, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riforma del processo civile entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge delega.

La legge delega prevede i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’emanazione di tali decreti: il fine della riforma è quello di garantire una maggiore efficienza, razionalità e speditezza dei procedimenti civili, operando sempre nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si è cercato di raggiungere tali obiettivi sia attraverso la conferma delle innovazioni introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria, quali la possibilità di effettuare udienze da remoto e in modalità di trattazione scritta, sia attraverso la riforma dei vari procedimen- ti previsti dal Codice di Procedura Civile.

In primo luogo, è stato innovato il processo di primo grado davanti al Tribunale. Con l’obiettivo di accelerare i tempi di definizione del giudizio, è ora previsto che sia l’atto di citazione che la comparsa di costituzione debbano già contenere le istanze istruttorie e i documenti. Lo scambio delle memorie viene anticipato alla fase anteriore alla prima udienza: a fronte della com- parsa di costituzione del convenuto, l’attore potrà depositare memoria formulando domande ed eccezioni che siano conseguenza delle domande ed eccezioni del convenuto, come la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo, nonché indicare nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti; entro un ulteriore termine prima dell’udienza, anche il convenuto potrà depositare le proprie memorie per modificare le proprie domande, indicare nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti. Nel corso della prima udienza, dunque, il giudice potrà provvedere direttamente all’ammissione delle istanze istruttorie: occorre, però, tener presente che egli potrà procedere in tal senso solo nel caso in cui abbia avuto esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti, tenute a comparire personalmente a tale udienza. L’eventuale udienza di assunzione delle prove deve essere fissata entro 90 giorni. Anche la fase decisoria viene forte- mente riformata nell’ottica di garantire una maggiore speditezza della procedura, mediante l’abolizione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e la previsione di termini più ristretti: il Giudice, infatti, potrà emettere sentenza a seguito di discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.. oppure, ove non ritenga di procedere a norma di tale articolo, potrà fissare udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando un termine non superiore a 60 giorni prima di tale udienza per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, un secondo termine non superiore a 30 giorni prima di tale udienza per il deposito di comparse conclusionali e un terzo termine non superiore a 15 giorni prima di tale udienza per il deposito di memorie di replica. Se il Giudice è monocratico, la sentenza dovrà essere depositata entro 30 giorni; invece, se il Giudice è collegiale (si noti bene che la riforma prescrive la riduzione dei casi in cui il Tribunale debba giudicare in composizione collegiale), la sentenza dovrà essere depositata entro 60 giorni. Alla disciplina del processo di primo grado avanti al Tribunale, dovrà altresì uniformarsi la disciplina del giudizio avanti al Giudice di Pace.

Anche il giudizio di appello è stato riformato, non solo con la re-introduzione della figura del consigliere istruttoria, ma anche attraverso l’uniformazione alla nuova disciplina del giudizio di primo grado: anche in appello, infatti, è prevista l’abolizione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da un’udienza per la rimessione della causa in decisione e la previsione del deposito dei fogli di precisazione delle conclusione e delle memorie conclusioni prima di tale udienza. È previsto altresì che la sentenza debba essere depositata entro 60 giorni.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, la novità più rilevante riguarda l’introduzione del rinvio pregiudiziale in cassazione, tramite il quale il giudice di merito può ottenere che la Suprema Corte pronunci immediatamente il “principio di diritto” relativo ad una questione esclusivamente giuridica che presenti gravi difficoltà interpretative, sia particolarmente importante e sia dunque suscettibile di porsi in numerose controversie. L’attenzione del legislatore non è stata rivolta in via esclusiva al processo di cognizione, ma anche al processo di esecuzione. Anche in tal caso, le innovazioni sono volte a favorire un’accelerazione dei tempi per procedere a pignoramenti e sfratti: la novità più importante è senza dubbio rappresentata dall’abolizione delle disposizioni sul titolo esecutivo e sulla spedizione in forma esecutiva. In questo modo, infatti, non sarà più necessario accedere in cancelleria per il rilascio della formula esecutiva, ma basterà attestare la conformità dell’atto all’originale, con notevole risparmio di costi e di tempi.

Si sottolinea, infine, che con questa riforma il legislatore ha inteso anche promuovere il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prevedendo non solo un’estensione sia dei casi in cui è obbligatorio ricorrere alla mediazione che dei casi in cui è possibile ricorrere alla negoziazione assistita, ma anche l’introduzione di nuovi incentivi sia fiscali (es.: incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro, credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato etc.) che giuridici (es.: disciplina più specifica dell’istruttoria stragiudiziale, con l’obiettivo di rendere le prove utilizzabili nell’eventuale successivo giudizio di merito). Per razionalizzare la materia, il Governo è stato in particolare delegato ad adottare un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC).

Infine, si segnala che la parte finale del testo legislativo ha ad oggetto la riforma dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, con la previsione di un unico rito appli- cabile a tutti i procedimenti relativi alla materia e dell’istituzione del nuovo “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, che andrà a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni. Si evidenzia l’attenzione che il legislatore ha rivolto al tema della violenza domestica e/o di genere, in ottemperanza a quanto pre- visto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa firmata a Istanbul in data 11 maggio 2011 e in risposta ai più recenti fatti di cronaca che hanno reso evidente la necessità di un intervento legislativo più incisivo.

Non resta, dunque, che attendere l’emanazione dei decreti legislativi al fine di valutare l’effettivo impatto che tale riforma avrà sulla giustizia italiana.

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