RUBRICA – Pillole dell’avvocato

1° giugno 2023: entra in vigore il Brevetto Unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti

L’introduzione del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti, costituiscono una tappa fondamentale dell’evoluzione del processo di creazione di una protezione uniforme brevettuale nell’Unione. La tutela brevettuale unitaria, infatti, favorisce il funzionamento del mercato interno e del commercio, rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro garantendo altresì delle misure più efficaci di armonizzazione delle norme interne all’Unione Europea.

Con uno sguardo alla normativa comunitaria, di particolare importanza sono l’istituzione di due regolamenti: il Regolamento UE n. 1257/2012 e il Regolamento UE n. 1260/2012; il primo relativo all’attuazione di una tutela brevettuale unitaria mentre il secondo autorizza la cooperazione rafforzata per il regime di traduzione applicabile. A ciò si aggiunge anche l’accordo del Consiglio dell’Unione Europea n. 2013/C 175/01 che ha istituito il Tribunale Unificato dei Brevetti.

Il Brevetto Unitario  

Il Brevetto europeo con effetto unitario viene rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consente, attraverso il pagamento di un’unica tassa di rinnovo all’EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione ventennale nei 17 paesi UE che hanno ratificato l’accordo TUB. Ad oggi, gli stati aderenti sono 25, ma il brevetto unitario si può far valere solo nei paesi che hanno ratificato i regolamenti che sono appunto solo 17. È bene notare che il brevetto unitario non si sostituisce, ma si affianca, alla tutela brevettuale già esistente.

Dall’art. 3 del Reg. UE n. 1257/2012 si evince la definizione di Brevetto europeo con effetto unitario, ossia un brevetto europeo la cui peculiarità è quella di possedere un carattere unitario: fornire una protezione uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati Membri partecipanti. Pertanto, esso può essere limitato, trasferito, revocato o estinto unicamente in relazione agli Stati membri partecipanti.

Per quanto riguarda gli effetti del Brevetto unitario, sono indicati al capo II del Reg. UE n. 1257/2012, in particolare l’art. 5 afferma che “il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati Membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili.” Inoltre, in relazione al principio di uniformità del diritto, rilevante è l’art. 7 del Reg. UE n. 1257/2012 in base al quale il brevetto europeo con effetto unitario è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati Membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui tale brevetto abbia effetto unitario.  

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)

Prima dell’introduzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC: Unified Patent Court), la tutela brevettuale nell’Unione era fondata sul Brevetto europeo, che tuttavia non offre una tutela unitaria. Il Brevetto europeo infatti è governato dalla Convenzione sul brevetto europeo e dalle leggi nazionali degli Stati Membri della convenzione stessa, dunque ricade sotto la giurisdizione del tribunale nazionale di ciascuno stato. Di conseguenza, ciò può portare ad avere difficoltà quando il titolare del brevetto desidera far valere un brevetto europeo in più paesi e il contenzioso in più paesi comporta il rischio di dover affrontare decisioni del tutto divergenti dinnanzi a tribunali differenti con il conseguente aumento esponenziale del rischio di soccombenza e dei costi legali. Al fine di superare queste difficoltà, è stato introdotto un Tribunale Unificato con competenza esclusiva sia per i brevetti unitari che europei.

Il vantaggio principale del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) è rappresentato dalla giurisdizione unica che elimina la necessità, in caso di violazione del brevetto, di avviare contenziosi paralleli dinanzi ai tribunali nazionali in una molteplicità di giurisdizioni europee, con un beneficio in termini di economia processuale. Vi sarà, infatti, un’unica procedura giudiziaria il cui esito sarà valido contemporaneamente in tutti i paesi dove il brevetto è efficace e protetto. Durante una prima fase iniziale, chiamata periodo transitorio della durata di 7 anni, solo per i Brevetti Europei già concessi avranno la facoltà di escludere la competenza dell’UPC mediante una richiesta di rinuncia definita “opt-out”, la quale può essere presentata mediante un modulo standard disponibile sul sito web dell’UPC. In questo modo la giurisdizione, sarà, quindi unicamente quella dei singoli Paesi di convalida del brevetto. Similmente, la legislazione concede la possibilità di revocare tale scelta attraverso una richiesta di “opt-in”, salvo che non sia già stata proposta un’azione di fronte ad una Corte nazionale.

In relazione alla sua composizione, l’UPC si articola in un Tribunale di primo grado, una Corte d’Appello con sede a Lussemburgo e una Cancelleria ubicata presso la Corte d’Appello. Il Tribunale di primo grado si compone a sua volta, in una divisione centrale con sede a Parigi e sezioni a Monaco e Londra, ma a seguito della Brexit è necessario trovare un’altra collocazione; il governo italiano ha individuato Milano come possibile terza sede. Inoltre, sono previste anche delle divisioni locali e regionali, in questo caso possono essere istituite in ogni stato membro contraente che ne faccia richiesta, decidendone anche la rispettiva sede. La distribuzione delle azioni tra le divisioni del Tribunale, è, invece, regolata dall’art. 33 dell’Accordo. Secondo la norma in questione, “le azioni di contraffazione, di risarcimento del danno, cautelari e per gli indennizzi, sono di competenza delle divisioni locali e regionali.” Invece, “le azioni di nullità in via principale, quelle di accertamento negativo e quelle relative alle decisioni dell’UEB, confluiscono alla sede centrale.”

Infine, per quanto riguarda la lingua del procedimento davanti al tribunale di primo grado, l’art. 49 afferma che “La lingua del procedimento dinnanzi alle divisioni regionali o locali è una lingua ufficiale dell’Unione europea che è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata. “Vi è la possibilità di derogare a tale regola in quanto gli Stati Membri possono scegliere una o più lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti oppure per motivi di praticità si può utilizzare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. Invece, la lingua del procedimento presso la divisione centrale è quella in cui è stato rilasciato il brevetto.  

In conclusione, le misure adottate dall’Unione, dunque, hanno come obiettivo quello di eliminare la frammentazione del mercato dei brevetti e le ampie discrepanze tra i differenti ordinamenti giuridici nazionali che possono rappresentare un pregiudizio alla ricerca e all’innovazione, cercando, invece, di favorire una tutela amplificata dei diritti di proprietà intellettuale.

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